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Art. 1 Denominazione

E’ costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in via Giovanni Merliani, 19 una libera associazione denominata Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP).

 

Art. 2 Oggetto e finalità

L’Associazione, è apolitica, culturale, senza fini di lucro e si propone:

a) di formare e preparare i propri associati al pieno rispetto attivo e passivo delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati personali.

b) di formulare le regole di comportamento conformi alla normativa, alla correttezza e alla lealtà che improntino il comportamento degli associati nella acquisizione, nel trattamento e nella gestione di dati personali nell’ambito della loro attività.

c) di proteggere i soggetti dei dati contro metodi di acquisizione, trattamento e gestione dei dati non conformi a normativa, correttezza e lealtà.

d) di studiare e sollecitare presso le Autorità Competenti l’adozione di tutti quei provvedimenti, norme e disposizioni che garantiscono misure adeguate e proporzionate per la tutela dei dati personali.

e) di attestare e garantire la conformità dei comportamenti dei soci alle norme ed ai principi di cui sopra.

f) di tenere aggiornati i propri associati sulla evoluzione legislativa e giurisprudenziale italiana e straniera.

g) di tenere aggiornati i propri associati in ordine alle misure tecniche necessarie per una corretta gestione dei dati personali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’ Associazione provvede a:

a) costituire archivi delle norme, dei regolamenti e dei principi in materia di protezione dei dati personali e diffonderli;

b) promuovere studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche che interessano la protezione dei dati personali;

c) promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, formativo, applicativo, culturale che rientrano nel campo della protezione dei dati personali;

d) mantenere i rapporti e collaborare con gli Enti nazionali e internazionali preposti alla emanazione di norme in materia di protezione dei dati personali;

e) mantenere i rapporti con le Autorità garanti europee, in particolare con il Garante per la protezione dei dati personali italiano;

f) rappresentare i propri associati dinanzi a quegli Enti;

g) prendere contatti e stipulare accordi e convenzioni con associazioni che perseguano gli stessi scopi in Italia e all’estero;

h) dotarsi di un Codice di Autodisciplina;

i) promuovere campagne di stampa;

l) attuare ogni altra iniziativa che giudichi utile al raggiungimento dei suoi scopi.

L’Associazione ha altresì il potere di raccogliere presso gli associati le informazioni inerenti il rispetto delle norme e del Codice di Autodisciplina.

 

Art. 3 Finalità di carattere professionale

L’ANDIP si propone inoltre la rappresentanza, la tutela e la crescita quantitativa e qualitativa della professione di consulente privacy nonché la pratica, lo studio, la ricerca, l’evoluzione e la divulgazione di tale professione.

Per il raggiungimento di questo scopo l’ANDIP provvede a :

a) Tutelare gli interessi di tutti gli associati, sia che operino nelle forme consuete (lavoro dipendente, autonomo, cooperativo, interinale ecc.), sia che prestino la propria opera non occasionale gratuitamente nell’ambito di organizzazioni di volontariato, enti di assistenza, associazioni amatoriali e in qualsiasi altra forma si possa esprimere una attività di livello professionale meritevole di tutela, sostegno e promozione.
b) Identificare e codificare le caratteristiche e i livelli qualitativi necessari e sufficienti per l’accettazione e l’inserimento nei propri elenchi degli operatori professionali per conferire agli stessi credibilità e tutelare la qualità del settore.

c) Promuovere tra gli operatori lo scambio di esperienze e conoscenze tendenti a migliorarne la preparazione culturale e l’aggiornamento professionale, organizzando incontri, seminari, convegni, corsi, stages, e ogni altra forma di studio, ricerca, pratica finalizzata sia all’ autopromozione, sia per migliorare la qualità dei servizi forniti sia per garantire una maggior tutela dell’utenza.

d) Valorizzare sotto il profilo culturale, tecnico e deontologico la professionalità del consulente privacy, organizzando, stimolando e sostenendo ogni iniziativa tendente alla formazione anche permanente e all’ aggiornamento professionale degli operatori.
e) Vigilare sull’osservanza da parte degli associati della normativa vigente e di tutti i doveri di correttezza, come previsto nel Codice Deontologico, assumendo quando doveroso e necessario iniziative censorie e disciplinari nei confronti degli Associati ed esperendo azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli associati ovvero tra i singoli associati e terzi.

f) Prestare servizi agli utenti per una corretta divulgazione e una completa informazione sulla professione di consulente privacy.

g) Perseguire le finalità come definite dal presente articolo mediante attività editoriali in proprio e partecipazioni ad attività editoriali, sia nel settore della carta stampata che in tutti gli altri settori della comunicazione.

h) Curare i rapporti con altre Organizzazioni similari, regionali, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi o federarsi nei vari stati europei, o affiliare altre organizzazioni.

i) Garantire la corretta informazione del pubblico e tutelare lo stesso e i professionisti associati con la certificazione e la pubblicizzazione degli elenchi degli Associati Professionali Certificati e Benemeriti, nel rispetto delle norme sulla privacy.
l) Sostenere gli Associati in occasione di bandi e concorsi attraverso tutte le azioni di supporto, affiancamento e garanzia che possano essere attivate.

m) Partecipare a bandi e concorsi che possano essere utili alla salvaguardia della professione di consulente privacy e alla relativa diffusione o che possano risultare produttivi agli Associati sul piano dell’esercizio della professione.
m) Proporre e gestire attività di formazione sia rivolta ai propri Associati, sia a soggetti esterni privati e pubblici che possano essere interessati o trarre giovamento da tale attività.
n) Collaborare e cogestire attività e strutture con altre categorie professionali.
o) Fondare, aderire e/o partecipare ad altre associazioni, federazioni, consorzi, associazioni temporanee di scopo e/o di impresa e/o altre aggregazioni che siano finalizzate, si rendano necessarie o siano utili allo sviluppo del lavoro e dell’attività imprenditoriale nel settore.

p) Fornire agli Associati la più ampia copertura assicurativa a tutela della propria attività e a garanzia dell’utenza.

q) Inoltre, potrà agire in giudizio a tutela dei diritti e interessi dei propri Associati, sia in proprio sia per svolgere azioni di concerto con i propri Associati e/o con altre Associazioni del settore, e ciò, sia in via cumulativa che disgiuntiva.

 

Art. 4 Soci

I soci si distinguono in :

1) benemeriti o sostenitori;

2) fondatori;

3) onorari;

4) ordinari;

5) certificati

6) aderenti.

Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci benemeriti o sostenitori:

a) gli enti pubblici che si occupano di protezione dei dati personali in base a finalità espressamente previste dai rispettivi statuti;

b) le Associazioni di categoria nazionali ed internazionali interessate alla protezione dei dati;

c) gli enti universitari, tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici;

d) le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi che abbiano contribuito con elargizioni o altro in modo significativo al perseguimento degli scopi associativi.

I soci fondatori sono le persone fisiche o giuridiche intervenute nell’atto costitutivo.

In caso di dimissioni o morte o estinzione di uno dei Soci Fondatori, i rimanenti provvederanno a nominare il sostituto, cui compete lo Status di Socio Fondatore.

La qualifica di Socio Fondatore può anche essere attribuita qualora siano d’accordo almeno i 2/3 degli stessi.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci onorari le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi che abbiano acquistato notorietà per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo della protezione dei dati personali, cui venga riconosciuta tale qualifica dall’Assemblea su proposta del Consiglio.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci ordinari, le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi interessati alla protezione dei dati personali, anche se di nazionalità straniera.

I soci certificati sono quelli ordinari che sono in regola con gli aggiornamenti e le valutazioni secondo le modalità stabilite dal presente Statuto nella sezione dedicata alla Formazione Permanente.

Soci aderenti possono fare parte dell’ Associazione in qualità di soci aderenti le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi che, interessati a partecipare o contribuire alla singola attività o iniziativa dell’Associazione, si iscrivano alla stessa versando una quota preventivamente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può riservare ai soci aderenti la partecipazione ad un gruppo di attività o iniziative dell’Associazione dietro versamento di una quota annuale.

I soci aderenti avranno, dietro versamento della quota, diritto a partecipare alla singola attività o iniziativa o al gruppo di attività o iniziative.

Essi non hanno diritto al voto, né di intervento o sindacato sulla gestione o l’operato dell’associazione.

Ciascun socio, secondo la categoria di soci cui appartiene, versa all’Associazione un contributo di iscrizione una volta tanto e un contributo annuale fissato ogni anno per ciascuna categoria di soci dal Consiglio Direttivo.

I contributi annuali dei soci devono essere versati entro il 31 gennaio.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

I soci sono tenuti:

a) all’osservanza delle norme, dei regolamenti e dei principi di tempo in tempo vigenti in materia di protezione dei dati personali e ad adoperarsi per la loro diffusione e applicazione;

b) ad attenersi alle norme, ai regolamenti e al Codice di Autodisciplina dell’Associazione;

c) a segnalare all’Associazione eventuali impedimenti all’osservanza di talune norme;

d) a dare, compatibilmente con i loro impegni, concreto apporto ai lavori di approfondimento, di applicazione e di diffusione delle norme, dei regolamenti e dei principi tutte le volte che, in considerazione della loro specializzazione e competenza, ne venga fatta loro richiesta.

I soci, ad eccezione dei soci aderenti hanno diritto:

a) di intervenire all’Assemblea;

b) di consultare i libri e le pubblicazioni esistenti presso gli archivi dell’Associazione;

c) di ricevere riviste e bollettini dell’Associazione;

d) di ottenere sconti nella misura decisa dal Consiglio Direttivo, su corsi di formazione, convegni e quanto altro organizzati dall’Associazione o su pubblicazioni di questa;

e) di utilizzare, eventualmente a pagamento secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, il Marchio dell’Associazione;

f) di ricevere a condizioni di favore, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nonché dalle norme deontologiche professionali, una prima assistenza tecnica e legale.

Tutti i soci, compresi i soci aderenti, hanno diritto di essere rappresentati dall’Associazione presso Enti o Organismi Ufficiali addetti al controllo e alla normazione nella protezione dei dati.

L’impegno di partecipazione all’Associazione da parte dei soci è annuale e s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salva dichiarazione di recesso da notificare con lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. La dichiarazione di recesso non é valida per i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi.

La decadenza dei soci può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui i soci siano morosi da oltre un anno. Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata e contro di esso é ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di un mese. La decisione del Collegio dei Probiviri é definitiva.

A carico del socio che sia venuto meno ai doveri associativi o al Codice di Autodisciplina, o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell’Associazione può essere deliberato il provvedimento di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, previo parere consultivo del Collegio dei Probiviri su iniziativa di chiunque o del Consiglio Direttivo.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione al socio trasgressore. Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, il socio può presentare le sue eventuali giustificazioni.

L’esclusione ha effetto immediato.

I requisiti minimi di formazione per l’ammissione all’Associazione si riferiscono agli standard medio-alti in uso nel settore.

Per l’ iscrizione all’Associazione è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico secondo le norme vigenti in Italia, per gli Associati italiani; che abbiano un titolo di studio equipollente per gli Associati operanti in altri paesi.

 

Art. 5 Elenco degli Associati Professionali

Per l’ammissione quale Associato Professionale Certificato e per l’iscrizione all’elenco degli Operatori Professionali Certificati è necessario superare una prova di valutazione con le modalità che saranno determinate e disciplinate dal Comitato per la Formazione Permanente e Valutazione.

Gli Associati Professionali, in regola con le norme di iscrizione e in possesso dei requisiti richiesti potranno richiedere l’iscrizione all’Elenco degli Associati Professionali Certificati costituito presso l’Associazione e potranno valersi della qualifica di Associati Professionale Certificato godendo delle attività di pubblicizzazione gestite dall’Associazione.

 

Art. 6 Studenti e Praticanti aspiranti Associati

Gli studenti e i praticanti che intendono diventare Associati ma che non posseggono ancora i titoli per l’accettazione della candidatura, potranno essere annotati, in qualità di aspiranti Associati, in apposito Libro in attesa di acquisire i titoli per l’iscrizione quale Associato.
L’annotazione nel registro verrà effettuata previa domanda scritta e il versamento di un contributo, a titolo di rimborso delle spese dell’associazione, nella misura definita annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’annotazione nel registro e il versamento del contributo comporta la possibilità di usufruire delle coperture assicurative, di partecipare alle iniziative di formazione e di aggiornamento aperte e/o riservate agli aspiranti Associati e di ricevere le pubblicazioni dell’Associazione.

Art. 7 Rapporti con Enti di Formazione Fiduciari

L’Associazione potrà creare rapporti preferenziali con realtà di formazione professionale pubbliche e private di provata serietà e di adeguato livello qualitativo che si dimostrino in sintonia con l’Associazione sia in relazione ai principi generali che agli standard minimi di formazione, che alle modalità di valutazione. L’Associazione potrà, mediante un adeguato e continuo monitoraggio dell’iter formativo e delle procedure finali di valutazione degli Enti Formativi Fiduciari, validare,le valutazioni finali e/o alcune attività formative delle scuole equiparandole negli effetti alle valutazioni svolte direttamente dall’Associazione e/o inserendole nella propria attività di Formazione Permanente. L’Associazione eserciterà con propri esperti una continua opera di monitoraggio e valutazione sulle attività in oggetto allo scopo di verificarne l’idoneità.
Il rapporto fiduciario con gli Enti di Formazione si crea attraverso la sottoscrizione congiunta di una Convenzione ad opera del Presidente su approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 Obblighi dei soci

Ogni iscritto è tenuto:

• ad osservare le norme del presente Statuto;

• ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale ed economico assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

• ad accettare ed osservare il Codice Deontologico approvato dall’Assemblea;
• a curare il continuo aggiornamento professionale anche partecipando alle iniziative specifiche promosse.

 

Art. 9 Provvedimenti disciplinari

Qualora l’iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati potrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo per comportamenti scorretti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, dal Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Consiglio Direttivo, di altro Associato, di non Associato o d’ufficio per comportamenti scorretti sul piano deontologico, etico, morale.
Le norme di comportamento e le sanzioni sono previsti dallo Statuto e dal Codice Deontologico.

 

Art. 10 Perdita della qualità di Socio

Si perde la qualità di Socio per:

• Dimissioni volontarie, qualora il socio comunichi con modalità certe (in forma scritta e riferibile inequivocabilmente all’Associato stesso) la volontà di rinunciare allo status di Associato; le dimissioni sono operative dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni. Le dimissioni volontarie non danno diritto alla restituzione della parte residua della quota sociale versata.

• Recesso, qualora il comportamento, gli atti e/o le omissioni dell’Associato manifestino l’assenza di volontà da parte dell’Associato di mantenere il proprio status, ovvero costituiscano motivo di incompatibilità; il mancato versamento della quota sociale annuale entro i termini previsti costituisce causa di recesso. La condanna penale definitiva per reato doloso incompatibile con lo spirito e le finalità dell’Associazione può costituire motivo di incompatibilità e generare il recesso. Le situazioni di recesso sono valutate e regolate dal Consiglio Direttivo.

• Espulsione, qualora il comportamento, gli atti e/o le omissioni dell’Associato generino gravi conflitti e/o situazioni incompatibilità tra l’Associato e l’Associazione, le sue finalità e/o la sua struttura organizzativa, giuridica, finanziaria e/o istituzionale. In questi casi l’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’Assemblea degli Associati nella prima adunanza utile. L’espulsione può essere deliberata dal Consiglio dei Probiviri per comportamenti, atti e/o omissioni sul piano etico, morale e/o deontologico, su segnalazione di un Associato, di un non Associato e/o d’ufficio. L’Associato espulso ha la possibilità di appellarsi all’Assemblea degli Associati alla prima scadenza utile, restando nel frattempo sospeso.

 

Art. 11 Riesame

Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell’espulsione stessa, l’Associato può ripresentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, il quale, sentito il Collegio del Probiviri e accertata la decadenza dei motivi di espulsione, può disporre la riammissione dell’Associato salvo ratifica nella prima Assemblea utile.

 

Art. 12 Patrimonio ed Introiti

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle elargizioni, donazioni e lasciti specificamente disposti a tale titolo in suo favore;

b) previa conforme delibera dell’Assemblea, dalle eventuali eccedenze attive, anche parziali, della gestione annuale.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto a favore di Associazioni o Enti che abbiano finalità analoghe, oppure in beneficenza.

Gli introiti dell’Associazione sono costituiti:

a) dalle rendite del suo patrimonio;

b) dalle quote sociali annue;

c) dal provento della vendita delle pubblicazioni;

d) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore dell’Associazione e non specificatamente destinati al suo patrimonio;

e) dalle contribuzioni derivanti dall’effettuazione di servizi per conto della Pubblica Amministrazione o di terzi o dei soci.

L’anno finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

 

Art. 13 Organi amministrativi

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Tesoriere;

- il Comitato per la Formazione Permanente

- il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 14 L’Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione, con esclusione dei soci aderenti.

L’Assemblea:

a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri e il Presidente onorario.

d) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o ad essa demandata dal presente Statuto;

e) in via straordinaria e con il voto favorevole del 75% dei soci fondatori e del 50% degli altri soci:

1) apporta modifiche allo statuto e delibera in merito all’eventuale scioglimento dell’Associazione e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;

2) approva e modifica le norme di autodisciplina.

L’ Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per deliberare in merito ai punti a), b) e, quando occorra, ai punti c) e d) dell’art. 18.

E’ convocata in via straordinaria, nei casi previsti al punto e) dell’art.18, nonché tutte le volte che il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno 1/8 dei soci aventi diritto o dai due terzi dei soci fondatori.

Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea con l’ordine del giorno dovranno essere inviati ai soci per lettera raccomandata, fax o altro mezzo idoneo, anche telematico, almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sia presente, anche per delega, almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea é regolarmente costituita, a distanza di almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti anche per delega.

Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, funziona da segretario dell’Assemblea il Segretario dell’Associazione.

Nelle votazioni in Assemblea ogni socio, indipendentemente dalla categoria di soci cui appartiene, ha diritto ad un voto, ad eccezione del socio aderente che non ha diritto di voto.

Hanno diritto di voto soltanto i soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Ogni socio mediante delega scritta può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio. In ogni caso non sono consentite, per ogni socio, più di tre deleghe.

L’Assemblea può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni per referendum, é necessario che pervenga il voto della maggioranza dei soci.

Nelle votazioni per referendum, le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Lo spoglio dei voti viene eseguito dal Consiglio Direttivo che redigerà verbale delle relative operazioni.

 

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

a) da cinque membri eletti fra i soci nell’Assemblea esclusivamente dai Soci Fondatori;

Tutti i membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo:

a) elegge nel proprio seno il Presidente e, su indicazione del Presidente, il Vice Presidente.

b) fissa le quote di iscrizione e i contributi a carico dei soci.

Se il contributo annuale supera del 10% il contributo dell’anno precedente, esso andrà comunicato ai soci quattro mesi prima della scadenza dell’anno solare.

c) studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi;

d) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente statuto, il funzionamento dell’Associazione;

e) delibera sui bilanci da presentare annualmente all’Assemblea e riferisce all’Assemblea stessa sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria;

f) nomina il segretario dell’Associazione e delibera sulla revoca, fissandone l’eventuale compenso;

g) decide sulle domande di ammissione;

h) delibera sull’esclusione dei soci;

i) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all’Assemblea.

l) costituisce i singoli Gruppi di Lavoro nominandone i membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono diramate con lettera raccomandata o fax o altro mezzo idoneo, anche telematico, ed inoltrate almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta. L’avviso di convocazione deve elencare gli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta con mezzo idoneo e inoltrata almeno 48 ore prima della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, purché sia presente la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Qualora nella seduta fissata non sia presente la maggioranza dei membri in carica, il Presidente fisserà una nuova seduta, dandone comunicazione a tutti i membri in carica, che dovrà tenersi non oltre il settimo giorno successivo.

In seconda seduta saranno valide le deliberazioni adottate qualora sia presente un terzo dei membri in carica e risulteranno approvate se otterranno la maggioranza dei presenti.

Di tali deliberazioni dovrà essere data notizia al Consiglio Direttivo in occasione della seduta successiva.

Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, funziona da segretario del Consiglio il segretario dell’Associazione.

Qualora durante il triennio il numero dei componenti del Consiglio Direttivo venga ridotto per cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio potrà provvedere alla cooptazione chiamando a partecipare al Consiglio stesso non più di tre consiglieri per anno solare.

Qualora il Consiglio, nonostante la cooptazione, venga a essere ridotto a meno della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio sarà ritenuto decaduto, e dovranno essere indette nuove votazioni.

 

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente:

a) è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile;

b) è revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri;

c) ha la rappresentanza legale della Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne cura i rapporti verso l’esterno, in Italia ed all’estero;

d) convoca le Assemblee e le riunioni del Comitato Direttivo e le presiede;

e) ha i poteri di ordinaria amministrazione e può nominare in tale ambito speciali procuratori;

f) tutela l’osservanza delle norme statutarie e l’osservanza delle deliberazioni dell’Assemblea e del consiglio Direttivo;

g) riscuote dalle Pubbliche Amministrazioni, banche, Enti, Privati, le somme dovute alla Associazione, rilasciandone quietanze e discarico da responsabilità;

h) accetta per conto della Associazione sovvenzioni, elargizioni, liberalità, contributi, da parte dei soci e di terzi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, quando costui è assente o impedito.

 

Art. 17 Il Tesoriere

Il Tesoriere, viene eletto dal Presidente e dura in carica cinque anni. La sua figura è rieleggibile.

Il Tesoriere cura la gestione della contabilità e dell’amministrazione interna dell’Associazione.

 

Art. 18 Il Comitato per la Formazione Permanente e Valutazione

Il Comitato per la Formazione Permanente e Valutazione ha la funzione di programmare e gestire l’attività di Formazione Permanente (aggiornamento professionale, approfondimento tecnico, arricchimento culturale, ecc.) in sintonia e collaborazione con il Consiglio Direttivo e la struttura Tecnico/Organizzativa dell’Associazione.
Il Comitato assume la funzione di organizzare e gestire, secondo modalità comuni ed omogenee definite dal Consiglio Direttivo, le attività di valutazione attivate per la certificazione degli Associati Professionali.

Il Comitato per la Formazione Permanente e Valutazione è costituito da Associati Professionali scelti dal Consiglio Direttivo tra Associati di maggiore anzianità, esperienza e comprovata professionalità.

 

Art. 19 Il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea nomina tra i rappresentanti degli associati e/o al proprio esterno il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito:

a) di valutare le infrazioni al presente statuto e al Codice di Autodisciplina da parte degli associati che gli sono poste dal Consiglio Direttivo, proponendo allo stesso i provvedimenti del caso.;

b) di svolgere funzioni, se concordemente richiesto dalle parti, di Collegio arbitrale, amichevole compositore di eventuali controversie tra associati e tra associati e Associazione, nonché in genere tra gestori di banche dati e soggetti di dati, anche se non associati e anche nei confronti di estranei all’Associazione;

c) di decidere su ricorsi proposti contro le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine alle reiezione della domanda di associazione.

 

Art. 20 Incompatibilità

Le cariche di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo.

 

Art. 21 Organizzazione locale

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi locali (Delegazioni Regionali, Delegazioni Provinciali, Delegazioni Comunali, Delegazioni Circoscrizionali), aventi autonomia organizzativa, gestionale, e funzionale.

Alle Delegazioni Regionali dell’Associazione è preposto un responsabile (Coordinatore regionale) nominato dal Presidente.

Il Coordinatore regionale rappresenta l’Associazione, congiuntamente al Presidente, dinanzi alle autorità locali e agli organi giurisdizionali.

Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, il Coordinatore regionale ha facoltà di organizzare le strutture territoriali locali di competenza, anche mediante la designazione dei responsabili e preposti alle delegazioni provinciali e comunali.

Il Coordinatore regionale svolge in ogni caso funzioni di coordinamento delle attività delle Delegazioni provinciali, comunali e circoscrizionali di competenza e relaziona periodicamente al Presidente in merito all’andamento complessivo delle attività organizzative ed istituzionali della rispettiva regione.

I responsabili delle delegazioni provinciali, comunali e circoscrizionali relazionano periodicamente il Coordinatore regionale, secondo modalità da stabilirsi d’intesa con il medesimo, in ordine all’andamento complessivo delle attività sociali entro la circoscrizione territoriale di competenza.

In caso di grave ed anomalo funzionamento dell’andamento democratico e/o di atti lesivi dell’immagine dell’associazione, il Presidente può sciogliere le delegazioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nominando un commissario anche straordinario.

 

Art. 22 Verbali

Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un segretario, all’uopo nominato dal Presidente dell’organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell’organo medesimo, che approva il verbale così redatto.

 

Art. 23 Marchio

Il Marchio dell’Associazione attesta che il socio è “Partecipe e rispettoso delle linee guida dell’associazione” e cioè osserva nella gestione delle sue banche dati le norme, i regolamenti ed i principi tutti vigenti in materia di tutela della privacy, nonché le norme tutte del Codice di Autodisciplina.

L’uso del Marchio sarà riservato ai soci, eventualmente a pagamento secondo delibera del Consiglio Direttivo, purché gli stessi siano in regola con i versamenti dovuti all’Associazione.

L’uso del Marchio può essere sospeso per i soci che siano morosi per più di tre mesi.

 

Art. 24 Gruppi di lavoro

Per l’esame di particolari problemi, il Consiglio Direttivo nomina dei Gruppi di Lavoro.

I Gruppi di Lavoro hanno compiti consultivi, ma possono, soltanto su mandato specifico del Consiglio Direttivo, esercitare anche compiti esecutivi.

Dei Gruppi di Lavoro possono fare parte consulenti esterni all’Associazione, che possono eventualmente essere retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del responsabile del Gruppo di Lavoro e sentito il Tesoriere.

 

Art. 25 Durata dell’Associazione

La durata dell’ANDIP è stabilita in 50 anni prorogabili.

 

Art. 26 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale nel rispetto dei fini dell’Associazione verranno deliberati dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 32 Cod. Civ., con obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 662/96.

 

Art. 27 Clausola finale

Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell’ANDIP non è codificato nel presente Statuto, provvederanno il Codice Deontologico e le leggi vigenti in materia. 

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Il supermercato può rifiutarsi di concedere la tessera...

No, la tessera fedeltà è un’opportunità per l’azienda di fidelizzazione del cliente, ma non può trasformarsi in una forma occulta di raccolta dati per il marketing e la profilazione. Il consenso per tali attività non può essere imposto, ma va raccolto in modo specifico.
08. 02. 2018
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A chi ci si deve rivolgere per sapere come ha avuto i dati...

È sufficiente farne richiesta al titolare del trattamento dei dati personali indicato nell’informativa privacy della società. Tale informazione può anche essere chiesta direttamente, magari all’operatore che ci sta telefonando.  
08. 02. 2018
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Articoli e news

IMMUNI: UN'APP CHE NON CONVINCE

IMMUNI: UN'APP CHE NON CONVINCE Come noto è stata individuata con ordinanza n. 10/2020 datata 16 aprile 2020 del Commissario straordinario per l’emergenza dott. Arcuri l’app di tracciamento o meglio di contact tracing che verrà utilizzata per combattere il Covid- 19. L’app, selezionata dal gruppo di esperti insediato al dicastero dell'innovazione e proposta dal Ministro Paola Pisano si chiama “Immuni” ed...
24. 01. 2021
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L’elaborazione dei dati acquisiti tramite dispositivi...

È innegabile che l'odierno uso intensivo di dispositivi video ha un impatto sul comportamento dei cittadini; inevitabilmente, quindi, le implicazioni sulla protezione dei dati sono enormi. La quantità di dati generati dai video, combinata con le innovative tecniche, ne aumenta fra l’altro i rischi di un uso non correlato o improprio. Il 29 gennaio 2020 è stata adottata, dopo la consultazione...
23. 04. 2020
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Diritto all’oblio: la rilevanza storico-sociale...

https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/14/diritto-all-oblio-la-rilevanza-storico-sociale-dell-archivio-giornalistico In determinati casi il riconoscimento del diritto all’oblio in merito alla pubblicazione di un articolo giornalistico comporta la necessità di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti (quelli del titolare del sito di un archivio giornalistico e quelli del titolare del dato, non più accessibile dai comuni motori di ricerca) e dovendo considerare la permanenza dell’interesse alla conservazione...
22. 04. 2020
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