Nelle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, quali dati sanitari del dipendente all’INPS devono essere trasmessi per non incorrere in un illegittimo trattamento

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, ord., 28 marzo 2022, n. 9919), chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento avanzata da un uomo contro un comune laziale per i danni derivanti da un illegittimo trattamento dei suoi dati personali in occasione della presentazione della domanda di pensione per infermità dovuta a causa di servizio, i dati da trasmettere devono essere soltanto quelli “indispensabili” all’attività da compiere. Pertanto, la comunicazione, benché effettuata in maniera riservata, da un soggetto pubblico a un altro, deve recare solo la valutazione medico legale circa l’idoneità all’impiego, altri dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obbiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonché a informazioni anamnestiche, debbono considerarsi irrilevanti ai fini del buon esito del procedimento e, pertanto, sono da omettere.