E’ sempre necessario il consenso dell’utente per qualunque attività con finalità promozionali, come per esempio le campagna telefoniche?

L’art. 130 codice privacy disciplina le comunicazioni indesiderate e specifica che: «l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente».

Pertanto, la norma richiede il consenso non solo per l’invio di materiale o per la vendita diretta, ma anche e più semplicemente per l’invio di generiche comunicazioni commerciali. Conseguentemente, è Illegittimo il trattamento dei dati personali delle persone contattate in assenza di consenso legittimamente manifestato, anche a prescindere dall’iscrizione o meno delle stesse nel registro pubblico delle opposizioni. (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 28 marzo 2022, n. 9920).