Brevi definizione di norme e problemi relativi alla privacy a cura dell’Avvocato Cristina Mantelli

Anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all’amministratore ai fini della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale.
L’azienda deve comunque adottare delle pratiche di profilazione poco invasive (ad esempio suddividendo gli utenti solo in macrocategorie di consumo ed evitando la profilazione incrociata tra utenti telefonici e televisivi), limitare la conservazione dei dati raccolti ai tempi strettamente necessari e adottare tutte le cautele previste dalla normativa sulla privacy. In casi in cui la profilazione, come ogni trattamento dati, possa comportare dei rischi specifici per le libertà personali, l’azienda deve chiedere al Garante un’apposita verifica preliminare.
Ecco perché è opportuno che il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad es. ufficioreclami@società.com) affiancandoli a quelli individuali (ad es. rossi@società.com) e valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad un uso privato.

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Il consenso per tali attività non può essere imposto, ma va raccolto in modo specifico.

Tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute comunque a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro Pubblico delle Opposizioni e non abbiano quindi, in tal modo, espresso la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie.